Modulistica

Gentile Cittadino/a,

Ti diamo il benvenuto nella sezione della Modulistica online per il Cittadino del Città di Galatina.

Qui puoi trovare i modelli sempre aggiornati per tutte le tue pratiche e scaricarli in 4 formati differenti. Sono già suddivisi per argomento: puoi consultarli nella relativa sezione o alternativamente servirti della barra di ricerca per facilitarne l’individuazione.

Inoltre troverai tutte le informazioni per concludere le procedure con successo grazie alle guide operative "Come fare per…”.

Ravvedimento operoso

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87 sono state arrecate modifiche al sistema sanzionatorio tributario e, per quanto qui di interesse, anche all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (afferente al ravvedimento operoso), disponendo che, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente nuova graduazione delle sanzioni:

  • 0,08% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
  • 1,25% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,39% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,125% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 1 anno dalla scadenza;
  • 3,57% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga oltre l’anno.

Il calcolo degli interessi legali

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di regolarizzazione, qui di seguito riepilogati:

2020: 0,05% - 2021: 0,01% - 2022: 1,25% - 2023: 5,00% - 2024: 2,50% - 2025: 2,00%

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.