Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:
- Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87 sono state arrecate modifiche al sistema sanzionatorio tributario e, per quanto qui di interesse, anche all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (afferente al ravvedimento operoso), disponendo che, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente nuova graduazione delle sanzioni:
- 0,08% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
- 1,25% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 1 anno dalla scadenza;
- 3,57% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga oltre l’anno.
Il calcolo degli interessi legali
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di regolarizzazione, qui di seguito riepilogati:
2020: 0,05% - 2021: 0,01% - 2022: 1,25% - 2023: 5,00% - 2024: 2,50% - 2025: 2,00%
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.