✔️ MODULISTICA DISPONIBILE A FONDO PAGINA ✔️
✔️ AVVISO BONUS TARI 2024 - MODELLO DI ISTANZA A FONDO PAGINA
✔️ NUMERO VERDE TARI: 800668273 ✔️
✔️ UTENZE NON DOMESTICHE: RIDUZIONE QUOTA VARIABILE - SCADENZA 31/01/2024 ✔️
TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2024
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Il presupposto della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, le verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree a verde e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini.
SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non abbia ivi la sede legale o amministrativa o non vi eserciti l'attività, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, anche se appartenenti a nuclei familiari distinti.
Nei locali in multiproprietà e nei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI
Le tariffe della TARI - determinate sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal Regolamento comunale - sono riferite all’anno solare e sono distinte per utenze domestiche (costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze) e utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere). In entrambi i casi, le tariffe si compongono di una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e di una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento).
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Finanziario, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi con le entrate tariffarie. La delibera di approvazione delle tariffe è, in particolare, finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Il Piano Tariffario è adottato entro il 30 aprile ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
TRIBUTO PROVINCIALE
Con la Tassa sui Rifiuti (TARI) è, altresì, riscosso, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di appartenenza.
COMPONENTI PEREQUATIVE
Con la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono, altresì, riscosse due componenti perequative unitarie, UR1 e UR2, introdotte da ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
DICHIARAZIONE
I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte deve essere presentata al Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, utilizzando gli appositi modelli resi disponibili dall’ente e scaricabili dalla sezione Modulistica del sito internet dell’Ente ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.
La richiesta di riduzione del numero dei componenti deve, invece, essere rinnovata ogni anno, presentando la relativa istanza, completa di documentazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La dichiarazione, anche se non redatta sul modello previsto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nel Regolamento TARI e sia presentata in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:
- per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto munito della rappresentanza legale;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
L’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, se i soggetti dianzi indicati non vi ottemperano. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Qualora l’utente non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune può procedervi d’ufficio sulla base dei dati, notizie, informazioni ed atti a sua disposizione, con conseguente aggiornamento della banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo.
RIDUZIONI TARIFFARIE ANNO 2024
Riduzioni per utenze domestiche
- Utenze domestiche non stabilmente attive (art. 18 del vigente Regolamento TARI): 50% della tariffa (fissa e variabile)
- Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, e relative pertinenze nel limite di un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze (art. 18 del vigente Regolamento TARI): 2/3 della tariffa (fissa e variabile)
- Utenze domestiche che effettuano il compostaggio (art. 22 del vigente Regolamento TARI): 25% della tariffa (fissa e variabile) con un massimo di € 100,00
- Utenze domestiche con disagio socio-economico (art. 26 del vigente Regolamento TARI):
Riduzione della tariffa (fissa e variabile) massima del 90% sino a concorrenza dell’importo stanziato pari ad € 150.000,00 per:
- nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 9.530,00;
- nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 9.530,00 e non superiore ad euro 20.000,00.
Riduzione della tariffa (fissa e variabile) massima del 90% sino a concorrenza dell’importo stanziato pari ad € 110.000,00 per:
- nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad euro 9.530,00 e fino ad € 20.000,00;
- nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 20.000,00 e fino ad euro 30.000,00.
Riduzioni per utenze non domestiche
- Utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 18 del vigente Regolamento TARI): 30% della tariffa (fissa e variabile)
- Utenze non domestiche che effettuano il compostaggio (art. 22 del vigente Regolamento TARI): 10% della tariffa (fissa e variabile)
- Utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani (art. 23 del vigente Regolamento TARI): riduzione sulla quota variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi terziari – che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nel corso dell’anno solare; la riduzione della tariffa non potrà comunque essere superiore percentualmente alla quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. n. 158/99, decurtata della percentuale di frazione indifferenziata prodotta nello stesso anno nel Comune e certificata nella dichiarazione ai fini Ecotassa resa annualmente alla Regione Puglia. La determinazione della riduzione spettante verrà effettuata a consuntivo, in favore delle utenze non domestiche che abbiano presentato la richiesta di riduzione entro il 31 gennaio 2025
- Utenze non domestiche che abbiano comunicato la fuoriuscita totale o parziale dal servizio (art. 24 del vigente Regolamento TARI): riduzione sulla quota variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi terziari – che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nel corso dell’anno solare. In occasione della prima annualità di applicazione verrà applicata una riduzione percentuale sulla quota variabile in misura pari a quella già ottenuta dal contribuente nell’anno precedente, nel caso questi abbia già usufruito della riduzione per rifiuti avviati a riciclo, o, in mancanza, una riduzione percentuale simulata sulla base delle quantità di rifiuti stimate indicate dal contribuente nella prima comunicazione di fuoriuscita dal servizio. La quota variabile già ridotta percentualmente in via previsionale è soggetta a conguaglio sulla base dei quantitativi di rifiuto avviati a recupero comunicati all’ufficio entro il 31 gennaio 2025.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 21 del vigente Regolamento TARI)
- Utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato: 60% della tariffa (fissa e variabile)
- Mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti o effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento o interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi: 80% della tariffa (fissa e variabile), limitatamente ai giorni di disservizio.
Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni
Qualora ad una utenza siano applicabili più riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento TARI, esse sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 90% della tariffa ordinaria. Ove il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni determini l’azzeramento della quota fissa o della quota variabile, la parte eventualmente eccedente su ognuna delle precedenti non potrà essere recuperata a valere sull’altra, fermo restando il limite massimo complessivo del 90%.
SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2024
ACCONTO
- Unica soluzione: 30 giugno 2024
- 1^ rata: 30 giugno 2024
- 2^ rata: 31 agosto 2024
- 3^ rata: 31 ottobre 2024
SALDO
- Unica soluzione: 31 dicembre 2024
MAGGIORE RATEIZZAZIONE
Il contribuente può richiedere all’ufficio TARI, su apposito modello predisposto dall’Ente, scaricabile dalla sezione Modulistica, una maggiore rateizzazione. Il numero massimo di rate concedibili è sempre pari alle mensilità intercorrenti tra la data dell’istanza e il mese di marzo dell’anno di imposta successivo.
Resta salva la facoltà per il contribuente di richiedere una forma rateale più lunga in applicazione dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 17.09.2020.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’importo dovuto, alle scadenze stabilite, può essere effettuato utilizzando i modelli di pagamento PAGOPA trasmessi unitamente agli avvisi di pagamento, presso gli uffici postali o bancari o presso le tabaccherie convenzionate. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il, modello di pagamento F24, avendo cura di inserire il Codice Fiscale del contribuente intestatario dell’avviso di pagamento e non del soggetto che materialmente effettua il versamento.
I cittadini residenti all’estero potranno effettuare un bonifico utilizzando i seguenti codici:
IBAN: IT43Z0526279650CC0540431948 BIC: BPPUIT33
AVVISO DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETTRONICO
Il contribuente, in alternativa al recapito postale, può chiedere che l’avviso di pagamento venga trasmesso in formato elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica, presentando all’Ufficio TARI apposita istanza, utilizzando il relativo modulo, reperibile presso l’ufficio e scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web comunale. L’opzione di invio in formato elettronico si estende anche a tutte le comunicazioni inviate dall’Ente e riferite alle variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di omesso pagamento del tributo alle scadenze prefissate, anche con riferimento ad annualità precedenti, salvo che non siano iniziate le attività di accertamento da parte dell’Ente, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, la posizione potrà essere regolarizzata spontaneamente corrispondendo il tributo dovuto e non versato, maggiorato della sanzione nelle misure qui di seguito riportate:
SINO ALLE RATE IN ACCONTO IN SCADENZA AL 30 GIUGNO ED AL 31 AGOSTO:
- 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo;
- 1,50% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 1 anno dalla scadenza;
- 4,28% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 2 anni dalla scadenza;
- 5,00% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga oltre i 2 anni dalla scadenza e comunque entro i 5 anni
A PARTIRE DALLA RATA IN SCADENZA AL 31 OTTOBRE:
- 0,08% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
- 1,25% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 1 anno dalla scadenza;
- 3,57% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga oltre l’anno.
nonché degli interessi legali calcolati applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di regolarizzazione, qui di seguito riepilogati:
2019: 0,80% - 2020: 0,05% - 2021: 0,01% - 2022: 1,25% - 2023: 5,00% - 2024: 2,50%
L’Ufficio Tari è a disposizione del contribuente per agevolare il calcolo del versamento dovuto con ravvedimento operoso.
RIMBORSO E COMPENSAZIONE
Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, utilizzando il modello scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web comunale.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di TARI, anche con riferimento ad annualità differenti, utilizzando il modello scaricabile dalla sezione Modulistica.
Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi inferiori ad € 12,00. In ogni caso qualora l’importo versato e non dovuto risulti inferiore ad euro cinquanta (50,00) si procederà con l’accredito della somma spettante nel primo documento di riscossione utile, salvo che la posizione non sia cessata.
CONTATTI
L’Ufficio Tari è sito in Galatina alla Via Monte Bianco n. 20, piano terra, ed è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Per informazioni, comunicazioni, variazioni, ovvero per l’invio di reclami e/o richieste di rettifica relativi agli importi addebitati, il contribuente può contattare l’ufficio TARI:
- telefonicamente ai n. 0836.527309 – 527320 – numero verde gratuito 800668273
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: ufficiotari@comune.galatina.le.it
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
- a mezzo servizio postale all’indirizzo: Comune di Galatina – Ufficio TARI – Via Monte Bianco n. 20 – 73013 Galatina
- recandosi direttamente allo sportello TARI nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il Funzionario responsabile della TARI è la dott.ssa Maria Grazia Arrivabene (designata con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 08.10.2019).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – (Testo Unico Ambientale – TUA)”.
- Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF).
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2023 di presa d’atto della Carta della Qualità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata da AGER con determinazione n. 574 del 27 dicembre 2022.
- Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 27.04.2023, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale in data 11.05.2023, che esplica la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2023.
- Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 17.09.2020
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2024 di approvazione delle scadenze di pagamento TARI 2024 e delle modalità di erogazione del bonus sociale TARI.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.07.2024 di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) biennio 2024 – 2025.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.07.2024 di approvazione del piano tariffario TARI 2024, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 05.08.2024.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno utilizzati nell’ambito dei procedimenti amministrativi inerenti alla gestione dei rifiuti. Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali sopra citati e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di rilevante interesse pubblico). I dati richiesti nelle istanze dovranno essere indicati obbligatoriamente, al fine di poter correttamente gestire l’obbligazione tributaria riferita al contribuente. Qualora i dati riguardino anche familiari o conviventi del contribuente o terzi, è onere del dichiarante informare previamente gli interessati di dover comunicare i loro dati al Comune di Galatina, rendendoli edotti della presente nota.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e sarà richiesta al solo scopo di consentire al Comune di disporre di un rapido strumento di contatto per eventuali comunicazioni inerenti all’istruttoria delle istanze.
I dati forniti saranno trattati dal personale della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione del Comune di Galatina, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti terzi nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati potranno altresì essere trattati:
- per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune innanzi all’autorità giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- da soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, nell’ambito della gestione e manutenzione di servizi o sistemi informatici e/o per l’affidamento di servizi di propria competenza in out-sourcing
- da persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione previsto dal Comune). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti dalla legge, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, potrà contattare:
- il Comune di Galatina quale Titolare del trattamento (con sede in Galatina alla via Monte Bianco n. 20, contattabile anche all’indirizzo mail protocollo@comune.galatina.le.it o all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.galatina.le.it); oppure
- il Responsabile della Protezione dei Dati (via Monte Bianco n. 20 - tel. 0836/527311 - protocollo@cert.comune.galatina.le.it o dpo@comune.galatina.le.it) del Comune di Galatina.
Eventuali aggiornamenti della presente informativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Galatina.