Città di Galatina
Provincia di Lecce
———·———
Direzione Servizi Finanziari e Innovazione – Servizio Tributi
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
Il Comune di Galatina, con deliberazione consiliare n. 19 del 21/03/2023, ha stabilito di applicare le disposizioni relative alla “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, previste dall’art. 1, commi 186-221 bis, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle liti in corso alla data del 1° gennaio 2023 afferenti ai tributi propri e agli omessi pagamenti rateali scaduti alla medesima data, approvando la relativa disciplina di attuazione. Successivamente, il legislatore con l’art. 20 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha apportato una modifica dei termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, modifica che trova automatica applicazione anche con riferimento alle disposizioni regolamentari dell’Ente.
LITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
In forza delle predette disposizioni normative e del Regolamento approvato, possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie inerenti ai Tributi comunali, riservate alla cognizione del Giudice Tributario:
- pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 e, quindi, al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio;
- il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Galatina entro la data del 1° gennaio 2023;
- per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia passata in giudicato e quindi definitiva.
Le condizioni di cui innanzi devono necessariamente concorrere ai fini dell’accesso alla definizione agevolata.
La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si può accedere alla definizione agevolata a domanda dell’interessato.
A tal fine, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo nel giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione è tenuto a redigere la domanda di definizione agevolata della controversia, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, ed a notificare la stessa all’Ente entro il 30 settembre 2023, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegna a mani.
Si precisa che il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente dall’imposta di bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
IMPORTI DOVUTI
Le controversie tributarie rientranti tra quelle oggetto di definizione agevolata possono essere definite con il versamento del solo ammontare dell’imposta reclamata dall’ente (con esclusione delle sanzioni e degli interessi), come meglio appresso specificato:
- 100% del tributo dovuto, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 ma non ancora depositato alla suddetta data presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita;
- 100% del tributo dovuto, in caso di ultima o unica pronuncia giurisdizionale, non cautelare, favorevole all’Ente depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- 90% del tributo dovuto, in caso di ricorso iscritto in primo grado entro il 1° gennaio 2023 (ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) e pendente alla data di presentazione della domanda, senza che sia stato assunto alcun provvedimento giurisdizionale non cautelare definitivo;
- 40% del tributo dovuto, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado con pronuncia non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- 15% del tributo dovuto, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado, con pronuncia depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- 5% del tributo dovuto, nel caso di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l’importo del tributo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta come innanzi, a seconda del grado di giudizio, per la parte di atto annullata.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, in caso di soccombenza dell’Ente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia e con il pagamento del 40% negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023 e con il versamento delle somme dovute – secondo le misure sopra indicate – entro la medesima data.
Se l’importo dovuto è superiore a mille euro, il contribuente può effettuare il pagamento in forma rateale - previa presentazione di apposita istanza di pagamento dilazionato contenuta nella domanda di definizione – in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023 (prima rata), il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate successive alla prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese,
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
DINIEGO DELLA DEFINIZIONE
Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 30 settembre 2024.
Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la medesima data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e fino al 31 ottobre 2023.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
In alternativa alla definizione agevolata, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune, possono essere definite entro il 30 settembre 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al quale si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.
Il contribuente può effettuare il pagamento in forma rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI
Con riferimento ai tributi comunali è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:
- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione
- conciliazione giudiziale
mediante versamento integrale della sola imposta entro il 30 giugno 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023, a condizione che non sia stata notificata al 1° gennaio 2023 la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l’atto di intimazione.
Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i contribuenti potranno contattare direttamente il Servizio Tributi o consultare il regolamento comunale accedendo al sito internet: https://www.comune.galatina.le.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti/category/servizi-finanziari-e-tributi
Il Dirigente
Dott. Antonio Patera