✔️ LA MODULISTICA AGGIORNATA
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE – SERVIZIO TRIBUTI
Tel. 0836.527304 Mail: tributi@comune.galatina.le.it
Imposta Municipale Propria - IMU - Anno 2024
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria - IMU
INFORMA
che entro il 16 dicembre 2024 deve essere effettuato il versamento della II rata IMU, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2024, a conguaglio rispetto a quanto versato in acconto, applicando le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2023, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 22.01.2024, di seguito riportate:
5,00 per mille, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta;
5,00 per mille, per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta;
10,60 per mille, per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta;
1,00 per mille, per i fabbricati rurali strumentali;
10,60 per mille, per i fabbricati del gruppo "D" (escluso D/10) il cui provento ad aliquota di base (7,60 per mille) è interamente a favore dello Stato;
7,60 per mille, per i fabbricati del gruppo “D” adibiti ad attività di “frantoio”, interamente a favore dello Stato, a condizione che il proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale vi eserciti l’attività di molitura e che presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
7,60 per mille, per i fabbricati del gruppo “D” realizzati anche in ampliamento a quelli esistenti, o acquisiti a titolo oneroso da nuove imprese o imprese esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale della ZES, interamente a favore dello Stato, a condizione che il proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale vi eserciti l’attività e che presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo
10,60 per mille, per gli altri fabbricati;
10,00 per mille, per gli immobili classificati nelle categorie C1 – C3 e D2, a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale vi eserciti l’attività e che presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
10,60 per mille, per le aree fabbricabili;
10,60 per mille, per i terreni agricoli.
Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili, intendendo come tali i fabbricati, le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
Soggetti passivi di imposta sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
È soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, numero 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come definita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022 del 13 ottobre 2022. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo presenti a pena di decadenza la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, a condizione che il soggetto passivo presenti a pena di decadenza la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
L’abitazione principale e quelle ad essa assimilate non sono assoggettate ad IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare e relative pertinenze.
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, così determinato:
- per i fabbricati il valore è costituito dal prodotto tra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, aggiornati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 marzo 2024. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- per i fabbricati privi di rendita catastale (fabbricati in corso di costruzione, in corso di definizione, unità collabenti) la base imponibile è costituita dal valore dell’area su cui insistono, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Con deliberazione della G.C. n. 204 del 17/09/2020 sono stati approvati con decorrenza 1° gennaio 2020 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili per l’applicazione dell’IMU a partire dall’anno 2020. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. L’assimilazione opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, anche qualora lo stesso venga condotto da un solo soggetto in possesso dei requisiti e tutti gli altri non rivestano la qualifica di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). La richiesta di assimilazione come terreno agricolo deve essere presentata dal soggetto passivo entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- in caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile ad uso abitativo adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il medesimo beneficio è riconosciuto alle pertinenze dell’immobile concesso in comodato ed adibito ad abitazione principale dal comodatario, nel limite di un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, con la precisazione che - conformemente a quanto previsto dalla legge e dal vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” - l’inagibilità o inabitabilità di un immobile deve consistere in un degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) comportante gravi carenze strutturali e funzionali, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai solo fini fiscali, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognatura. A tal fine, si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
- da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile;
- da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile decorre dalla data in cui è stata accertata l’inagibilità o l’inabitabilità dall’ufficio tecnico comunale, ai sensi del punto a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del punto b), se confermata dall’ufficio tecnico comunale, il quale, in entrambi i casi, accerterà e verificherà la veridicità della dichiarazione entro i 60 giorni successivi al deposito della stessa al protocollo comunale, confermando quanto dichiarato dal possesso dell’immobile o rigettando motivatamente la richiesta.
L’agevolazione non trova applicazione qualora l’immobile sia oggetto di interventi di demolizione, di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In tal caso la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”.
L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 50 per cento per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e ss.mm.ii.;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziale penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo le modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione;
Sono, altresì, esenti:
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai fini dell’applicazione del beneficio il soggetto passivo attesta a pena di decadenza nel modello di dichiarazione da presentare all’Ente entro il 30 giugno dell’anno successivo il possesso dei requisiti prescritti dalla norma;
- con riferimento alla quota di competenza comunale e non anche alla quota di competenza dello Stato, gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Versamento IMU ENC – Enti Non Commerciali
Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2023.
Il pagamento dell’imposta è effettuato mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/E del 12/04/2012, n. 33/E del 21/05/2013 e n. 29/E del 29/05/2020, qui di seguito riportati:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 terreni agricoli;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – imposta ad aliquota di base Stato;
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune.
Qualora il contribuente non abbia versato in tutto o in parte l’importo dovuto con scadenza 17.06.2024, può usufruire del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
È fissato in 12,00 euro il limite di esenzione dal versamento dell’IMU. Ne consegue pertanto che non devono essere eseguiti versamenti che per singolo contribuente e con riferimento all’intero anno di imposta risultino inferiori ai 12 euro.
Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Tributi ubicato in Via Monte Bianco n. 20, Piano Terra - Tel. 0836.527304 – 527306 - 527216 - Posta elettronica: tributi@comune.galatina.le.it o PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it o recandosi direttamente allo sportello aperto al pubblico nei giorni:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il Funzionario responsabile dell’imposta IMU è la dott.ssa Maria Grazia Arrivabene (designata con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.06.2020).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783;
Art. 8, comma 1, e art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011;
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28.07.2020 e s.m.i..
Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 17.09.2020.
Galatina, lì 29 novembre 2024
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene