Città di Galatina
Provincia di Lecce
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ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Il Comune di Galatina, con deliberazione consiliare n. 37 del 22.06.2026, in attuazione dell’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell’articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88 - come modificato dalla
Legge 25 giugno 026, n. 113 di conversione del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 - ha disposto di estendere la definizione agevolata ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
IN COSA CONSISTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Le entrate oggetto di definizione agevolata possono essere definite con il versamento delle somme dovute a titolo di:
- capitale dell’entrata oggetto di definizione;
- spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 15 ottobre 2026 l’Agente della Riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agente della Riscossione pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con
scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Entro il 28 febbraio 2027 l’Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a cinque giorni con riferimento al versamento dell’unica o ultima rata, la definizione non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione, che prosegue a cura dell’Agente della Riscossione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i debitori potranno contattare direttamente Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La deliberazione consiliare di adesione alla definizione agevolata è disponibile al seguente link:
Il Dirigente
Dott. Antonio Patera