Modulistica

Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA)

Normativa:

  • Art. 6/bis DPR n. 380/01. ( Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo)
  • Leggi regionali – Regolamento edilizio –
  • D. Lgs. n. 222/2016 - Sezione II - Edilizia Tabella “A”

SINTESI della REGOLAMENTAZIONE

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

CILA - Contenuto - Asseverazione e dichiarazione del tecnico -

La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.

Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.

CILA - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).

Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

CILA - Interventi e opere edili realizzabili -

  • Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

o Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) - (Solo in questo caso con la CILA è possibile la modificazione della sagoma) -
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato. (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura. (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)

CILA Ampliamento degli interventi realizzabili -

Con la nuova normativa, è stata sensibilmente aumentata la sfera d’impiego della CILA [1] , infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi NON ricompresi:

1) Nell’attività edilizia libera . (Art. 6 DPR 380/01, o legge regionale, e il Glossario: DM 2 marzo 18, all. 1)

2) In quelli che richiedono la SCIA normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01 o legge regionale).

3) In quelli che richiedono il Permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01 e legge regionale).

CILA Limitazione -

L’opera NON DOVRÀ INTERESSARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO e, in particolare, non dovrà portare modificazione ai parametri edilizi urbanistici, in altre parole:

  • alla volumetria complessiva [2] , (il volume utile “VU” di un’unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili “SU” dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano “AP”);
  • al prospetto (fronte dell’edificio, rappresentazione grafica della parete esterna di una costruzione, veduta di ciò che sta davanti a chi guarda). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili) ;
  • alla sagoma (la sagoma di un edificio è il suo ingombro a terra, escludendo aggetti, balconi o simili). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili);
  • alla localizzazione dell’opera e distanze di confine;
  • al cambio di destinazione d’uso con opere e da una categoria all’altra, (si veda al riguardo la normativa regionale).

Con possibilità invece di modifica:

  • Alla superficie interna
  • Al volume interno –
  • Al numero delle unità immobiliari, (nel rispetto dei requisiti igienici sanitari).

Esempi lavori che NON devono riguardare l e PARTI STRUTTURALI dell’edificio:

Opere interne. Apertura o lo spostamento di porte interne. Diversa sistemazione dei locali.

Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.

Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici.

La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto.

Recinzioni, ecc.

CILA - Validità e durata -

Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

CILA NOTAZIONI per il TITOLARE -

CILA - Presentazione -

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato ANCI, (o regionale):

Uffici di presentazione

1. La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) i o trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

CILA - Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
  • Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
  • Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.

CILA - Autocertificazione da allegare -

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

CILA - Documentazione esclusa dall’autocertificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.

CILA - Inizio dei lavori -

Solo dopo la presentazione e avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori, (o periodo diverso indicato dalla regione [4] ).

Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, se dovuti riguardo alla tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

CILA - Inizio lavori alla presenza di vincoli -

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Se quest’ultima è negativa la comunicazione presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

CILA - Comunicazione del nome dell’impresa -

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori), il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito.

La ditta che deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro, presso la Camera di Commercio, continua ad avere la responsabilità, secondo la scienza e la tecnica delle costruzioni dell’intervento edilizio secondo gli elaborati progettuali.

Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori edili rientranti fra quelli previsti (es.: manutenzione straordinaria e opere interne che NON riguardano le parti strutturali dell’edificio, compreso i lavori negli esercizi d’impresa), dovrebbe essere sanzionata come omessa comunicazione al Comune, ovvero con €. 1000 [5] , in quanto la stessa CILA risulta essere priva di un elemento essenziale.

CILA - Comunicazione di fine lavori -

La disciplina prevede altresì l’obbligo della dichiarazione di fine lavori (soprattutto per l’accatastamento) e considerato che si tratta di una nuova legislazione è necessario che l’adempimento sia prescritto e fissato, oltre che nello stampato che l’ufficio tecnico mette a disposizione del cittadino, anche da apposito atto del Comune (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) che comprenda anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in caso d’inosservanza. (Se non è prevista dalla legge regionale)

La normativa stabilisce che lo Sportello unico provveda direttamente, con la dichiarazione di fine lavoro [6] , all’aggiornamento catastale, se dovuto, trasmettendo la documentazione pervenuta.

CILA - Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità -

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (CILA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (CILA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina.

CILA - Lavori in economia -

Lo stesso stampato unificato prevede la possibilità per l’interessato di svolgere opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.

I lavori dovranno essere realizzati in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne nel rispetto della legislazione correlata, (es.: sicurezza, ecc.).

Dovranno essere opere che non riguardano parti strutturali, (es.: opere interne riguardanti pareti non portanti, pavimentazione, intonaco, marciapiede, ecc.) .

CILA - Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché quanto previsto, in relazione ai lavori.

CILA - Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via. Ricordando che:

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a CILA: costituisce violazione amministrativa al regolamento edilizio e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria.
  • Mentre la mancata sistemazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

CILA – Agibilità - Presentazione della Segnalazione certificata (SCA) -

Qualora sia prevista l’agibilità secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato), c he garantisce le condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, staticità, sismicità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

CILA Sicurezza sul lavoro -

Nell’apposito stampato unificato (ANCI o regionale) il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con i necessari adempimenti relativi, ai rischi, all’entità del personale in cantiere, ai documenti di regolarità contributiva, alla notifica preliminare, all’impresa esecutrice, ecc.

CILA - Contributi – Oneri

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, l’interessato allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, in tal caso il committente deve eseguire il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

CILA - Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Comunicazione d’Inizio attività (CILA), da corrispondere nel seguente modo ....................................................................................

CILA - ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO -

CILA - Ricevuta alla presentazione -

La disciplina prevede che all’atto della presentazione lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

CILA - Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento -

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

CILA - Verifica validità

Se la verifica è positiva e la comunicazione è conforme alla normativa, lo Sportello informa l’interessato della validità della stessa.

CILA - Richiesta di ulteriore documentazione -

Se nella verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperire, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

CILA (unica) e (CILA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni -

Se per la validità della stessa sono necessarie altre CILA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste sono acquisite direttamente, ( compreso il DURC se dovuto) , anche attraverso la conferenza dei servizi.

In questo caso, come già detto, l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Il rilascio o il diniego degli atti devono essere comunicati al richiedente.

CILA - Elementi ostativi all’accettazione - Provvedimento di conformazione alle norme -

Nell’ipotesi che sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questa circostanza l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

CILA inidonea - Divieto di iniziare o proseguire i lavori –

La mancata conformazione, comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con comunicazione inidonea, delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.

ATTENZIONE!

L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa CILA, o in difformità, (esclusa la tolleranza) anche nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

CILA - Autotutela del Comune -

L'efficacia può essere sospesa, anche in seguito all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Per abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

CILA - Aggiornamento catastale -

  • Per opera dello Sportello unico -

La CILA [7] con il progetto planimetrico dei lavori effettuati (che non hanno interessato le parti strutturali) a firma di un tecnico abilitato, sarà valida, con la comunicazione di fine lavori, anche ai fini dell’aggiornamento catastale, (se dovuto), nel qual caso lo Sportello Unico dell’edilizia dovrà inoltrare la documentazione all’Agenzia del Territorio.

  • Per opera dell’interessato -

È possibile anche al termine delle opere o interventi (es.: diminuzione/aumento delle unità immobiliari e opere interne che modificano la distribuzione dei locali, ecc.) entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori [8] , per il titolare dell’atto provvedere direttamente (o tramite il direttore dei lavori) alla denuncia di variazione catastale, con la comunicazione al Comune.

  • CILA che non abbisogna di accatastamento -

Se i lavori effettuati non abbisognano di accatastamento, il tecnico nella comunicazione di fine lavori dichiara che l’intervento non ha comportato modificazioni da richiedere l’aggiornamento catastale.

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia locale/municipale) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d’ufficio.

 

CILA SISTEMA SANZIONATORIO –

CILA - Avvio del procedimento sanzionatorio -

L’ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90).

Nel dispositivo dell’atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.

CILA - Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza o in difformità - (Art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza, in parziale o totale difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva) costituisce violazione amministrativa.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo.

Se accertato dalla polizia giudiziaria:

  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
  • DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: Applicazione della sanzione pecuniaria (€. 1000, mentre se presentata spontaneamente a lavori in corso, €333, art. 6/bis DPR n. 380/01, salvo sia diversamente previsto dalla legge regionale).

Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la CILA o accettarla in sanatoria).

CILA - Sanzioni previste nel caso di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici -

Se l’intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce: Reato edilizio. (Art. 44 DPR n. 380/01) (Es.: muretto di confine che non rispetta le distanze del confine stradale)

CILA - Disciplina nelle aree terremotate -

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

(Fra le altre disposizioni, è prevista, a tempo, la deroga all'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04, riguardante le autorizzazioni paesaggistiche ambientali)

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA o difformità DEL TITOLO ABILITATIVO: CILA

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nella realizzazione di pareti interne per una diversa sistemazione dei locai, NON interessanti i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione alla volumetria complessiva, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).

 

[1] Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale.

[2] Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.

[3] Nella regione Emilia R la validità è stata determinata in tre anni.

[4] Nella regione Emilia R., dopo 5 giorni.

[5] Non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 90 c. 9/c D. Lgs. n. 81/08 - Sicurezza nei cantieri - perché fa riferimento alle opere soggette a Permesso di costruire/SCIA.

[6] La legge non sanziona la mancata comunicazione di fine lavori. (Può essere prevista dalla regione o dal comune).

[7] La CILA, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Aggiornamento catastale).

[8] Art. 34-quinquies, c. 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9. 03. 2006, n. 80.